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Imprese artigiane di impiantistica: attivo lo "smart task" per i limiti dimensionali
E' attivo sul portale dell'Istituto il servizio online dedicato all'imprese artigiane di installazione d'impianti per comunicare che l'attività non è svolta in via prevalente nell'ambito delle costruzioni edili, in modo da ottenere una corretta classificazione della posizione contributiva ai fini del limite dimensionale (INPS - Messaggio 23 ottobre 2026 n. 3422)
Imprese artigiane di impiantistica: attivo lo "smart task" per i limiti dimensionali
E' attivo sul portale dell'Istituto il servizio online dedicato all'imprese artigiane di installazione d'impianti per comunicare che l'attività non è svolta in via prevalente nell'ambito delle costruzioni edili, in modo da ottenere una corretta classificazione della posizione contributiva ai fini del limite dimensionale (INPS - Messaggio 23 ottobre 2026 n. 3422)
Ai fini della qualificazione di impresa artigiana, le imprese di installazione di impianti che non svolgono l'attività in via prevalente nell'ambito delle costruzioni edili sono soggette ad un limite dimensionale più ampio rispetto alle stesse imprese che, invece, svolgono l'attività in via prevalente nell'ambito delle costruzioni edili.
Le prime mantengono la qualifica artigiana anche se operano mediante l'impiego di lavoratori dipendenti entro il limite massimo 18, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Per le seconde il limite è di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Al fine di distinguere le due fattispecie, per una corretta classificazione delle posizioni contributive, a decorrere dal 23 ottobre 2026 è stata attivata, all'interno della sezione "Contatti" del "Cassetto previdenziale del contribuente", la funzione telematica "smart task" denominata "Limiti impresa impiantistica artigiana".
Attraverso la suddetta funzione le imprese artigiane che svolgono l’attività economica riconducibile ai Codici Statistici Contributivi (CSC) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 possono compilare la dichiarazione di responsabilità per comunicare che l’attività di installazione di impianti non è svolta in via prevalente nell’ambito delle costruzioni edili, in modo da individuare il limite dimensionale applicabile ai fini della qualificazione di impresa artigiana (art. 4, co. 1, Legge 8 agosto 1985, n. 443) e aggiornare le caratteristiche contributive della matricola.
Lo “Smart Task” può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornare la dichiarazione di responsabilità a seguito di intervenuti mutamenti dell’attività esercitata, con conseguente aggiornamento delle caratteristiche contributive legate ai limiti dimensionali applicabili.
In merito all’individuazione dell'ambito di esercizio dell’attività, rientra nella fattispecie di impresa artigiana che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici, quella che esercita in via prevalente la propria attività di natura impiantistica (sia essa di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di ristrutturazione) in immobili industriali o civili già esistenti, non svolgendo di fatto attività nell’ambito delle costruzioni edili.
Si precisa, tuttavia, che non rientra nella fattispecie di “immobile già esistente” la demolizione integrale e la successiva ricostruzione dello stesso.
Inoltre, ai fini dell’individuazione dell’elemento della prevalenza, rientra nella nozione di “impresa che non svolge attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici” l’impresa artigiana il cui fatturato deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o di adeguamento di impianti realizzate in immobili civili o industriali già esistenti.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
- INPS - Messaggio 23 ottobre 2026 n. 3422
Rassegna stampa
- iQnotizie - Imprese edili e affini: limite dimensionale per la qualifica artigiana, del 6 ottobre 2026, di Ciro Banco


